Contanti contati! Uno sguardo ai limiti di utilizzo del contanteLe novità sull'utilizzo di contanti e degli strumenti elettronici di pagamentoLIMITI
A partire dal 1 luglio 2020 il limite del pagamenti in contanti scende a 2.000 euro. Tale divieto di trasferimento di contanti e di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, riferito alla cifra di 2.000 euro, decorre dunque dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Rimane immutato a 1.000 euro l’importo a partire dal quale è d'obbligo indicare, sugli assegni bancari e postali, sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari, nome o ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità; in questi casi il cliente può comunque richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali anche non muniti della clausola di non trasferibilità; tuttavia, tali assegni dovranno necessariamente recare la clausola di non trasferibilità qualora il cliente li utilizzi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. CREDITO D'IMPOSTA Dal 1° luglio 2020 è divenuto inoltre operativo il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l’utilizzo dei POS nei pagamenti elettronici, sia nel caso si utilizzino carte di credito, di debito, o prepagate. Il credito è previsto da questo stesso decreto che vuole ridurre l’uso del contante (art. 22, D.L. 124/2019). Attenzione: questo credito spetta solo per le commissioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai consumatori finali e nei casi in cui i ricavi o i compensi dell’anno d’imposta precedente per il professionaista o per l’imprenditore non abbiano superato i 400mila euro. Infine, il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, a partire dal mesesuccessivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. I SOGGETTI INTERESSATI La legge vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra "soggetti diversi", ovvero soggetti di diritto distinti, che ricevono o eseguono il pagamento e che potranno essere persone fisiche o persone giuridiche, cioè società o enti che hanno personalità o soggettività giuridica. PROFESSIONISTI: ATTENZIONE! Particolari segnalazioni merita la categoria dei Professionisti: la nuova soglia, oltre che per chi commettesse l’illecito di superarla o collaborasse alla sua commissione, coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fra cui, appunto, i professionisti. Infatti, tutti i destinatari di questi obblighi devono comunicare al MEF (in genere alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza durante lo svolgimento della propria attività. Per i professionisti,nel caso specifico, il superamento dei limiti della nuova soglia stabilita può essere rilevato nella contabilità ordinaria dei propri clienti. Registrazioni di fatture acquisto o vendita pagate in contanti dai clienti in unica soluzione, fatture “extra-soglia” riepilogative di fine mese, pagamenti che cumulativamente vanno oltre la soglia, finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili nell’ambito societario: tutti questi possono ovviamente divenire rilevatori del superamento della soglia. La sanzione è di 3.000 euro in caso di omessa segnalazione dell’infrazione. Anche nel caso in cui vi sia l’abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 si determina per chi commette l’illecito, -attenzione!- nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimarrà sempre a 3.000 euro. In assenza di auspicabili modifiche del testo normativo, a partire dal 1° luglio, dunque, chi omette di segnalare l’infrazione è punito più di chi commette l’illecito! LE SANZIONI E’ stato poi introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007, il quale prevede che “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”. Questo minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite consentito è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento, ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti, nella misura edittale da 2.000 euro a 50.000 euro o da 10.000 euro a 150.000 euro nel caso di importi trasferiti superiori a 250mila euro. La sanzione può essere definita mediante oblazione, o con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, o in via breve, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, pagando la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata) POS Segnalazione particolare per il POS: al momento non è contemplata alcuna sanzione per negozianti e professionisti che non hanno il Pos o che decidono di non utilizzarlo. PROSPETTIVE FUTURE Se a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta è riferito alla cifra di 2.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022, il divieto e la soglia si riferianno a 1.000 euro. CONSIGLI PRATICI Occorre dunque prestare la massima attenzione a quelle operazioni che sono frequenti nella pratica commerciale di imprese e di professionisti; ad esempio:
In particolare sono ammessi pagamenti frazionati:
DEROGHE E' prevista una deroga alla limitazione dell'uso del contante, per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra UE/UE/SEE, dunque non residenti in Italia: costoro possono utilizzare contante fino a € 15.000,00 per acquistare presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Tante novità, dunque, e molta attenzione da prestare! Noi di BasysNet saremo molto lieti se avremo in qualche modo contribuito a districarsi tra le novità con questo contributo. Da tutto il nostro Team: buon lavoro a tutti! |
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