Informativa: per inviare la comunicazione delle spese di sanificazione, tempo fino al 07.09.2020!
La comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione deve essere inviata entro il 07 09 2020.
E' necessaria per prenotare il credito d'imposta di cui all'art. 125, D.L. 34/2020.
Nella comunicazione devono essere indicati:
- importo sostenuto fino al mese precedente all'invio telematico (agosto per le comunicazioni inviate a settembre);
- importo che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020;
- importo del credito cui si ha diritto teoricamente, applicando l’aliquota prevista del 60%.
Chi sono i beneficiari?
Imprese, professionisti, artisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
I "numeri" del credito d'imposta
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili fino a un importo massimo del credito di € 60.000; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, né è soggetto a limiti di compensazione.
Possibilità di cessione del credito
Il beneficiario può optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il termine ultimo per la cessione è il 31.12.2021. La quota di credito ceduto non utilizzata entro tale termine non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Computo delle spese sostenute
Ecco il criterio contabile:
- criterio di cassa: persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata;
- criterio di competenza: imprese individuali, società, enti commerciali, enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria.
- sanificazione in economia: il costo di riferimento può essere conteggiato moltiplicando il costo orario del personale impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate, documentate attraverso timesheet, e aggiungendo le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati (nei limiti del costo di mercato).
Marcatura CE
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale agevolati (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea: solo in presenza di tale documentazione, le relative spese sono considerate ammissibili.