DI COSA SI TRATTA
E' il
provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, il documento ufficiale con cui l’
Agenzia delle Entrate, pubblica
nuove specifiche relative al
tracciato xml (QUI un approfondimento sull'xml, il linguaggio utilizzato per le
fatture elettrroniche che consente di controllare il significato di tutti gli elementi di un documento)
Dall'1 ottobre fino a fine 2020 si potranno
facoltativamente già utilizzare nel nuovo tracciato (alla
versione 1.6),
i nuovi codici per fattura elettronica (che adesso vedremo in dettaglio).
E sarebbe proprio il caso di iniziare, suggeriamo!
Perché... occhio:
dall'1 gennaio 2021 l'utilizzo di questi nuovi codici sarò obbligatorio.
Prima di approfondire, rimandiamo alla
nostra pagina prodotto Fatturazione Elettronica: inevitabile sottolineare che
il software Zucchetti è già pronto a tutto questo!
CHE CODICI?
I
nuovi codici nell'xml riguardano molto
più dettagliate indicazioni della natura IVA.
Sarà possibile inserire nella fattura
codici specifici inerenti le ritenute di tipo previdenziale e saranno inoltre disponibili nuovi tipi di documenti.
Il
Sistema di Interscambio sarà in grado di processare
- fatture elettroniche (ovviamente!;)...
- ma anche note di variazione
- ed autofatture , che siano predisposte con l'attuale schema (ovvero la versione 1.5), sia che siano predisposte con il nuovo (versione 1.6).
Ancora una volta sottolineamo:
dal 1 gennaio, però, i
l sistema di intersambio accetterà solo i documenti redatti col nuovo tracciato xml.
IL NUOVO TRACCIATO: PRINCIPALI VARIAZIONI
Sintetizzando, diciamo che le novità introdotte mirano ad
estendere (e di molto, anche!)
le tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.
Ecco i principali dettagli
- Nuovi codici per fattura elettronica
- Codici natura IVA - Le nuove specifiche contampleano in modo più dettagliato le varie operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA, nonché quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile. Ad esempio, il codice N6 che indica tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, diventa N6.4 nel caso di cessione di fabbricati o N6.3 nei casi di subappalto nel settore edile… Ecco un elenco specifico:
- Tracciato 1.6 – Codice natura
- N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
- N2.2 non soggette – altri casi
- N3.1 non imponibili – esportazioni
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 – operazioni esenti da IVA
- N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)
- Reverse charge “interno”
- Al momento (e fino a fine anno 2020) il codice TD20, relativo al campo “Tipo documento”, viene utilizzato sia per emettere l’autofattura “spia” (quella che, per intenderci, si emette in caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore… QUI un approfondimento del caso), sia per emettere autofattura per acquisto di servizi da soggetti extra UE ed assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”; col nuovo anno sarà obbligatorio indicare, per il reverse charge “interno”, proprio nel campo “Tipo documento”:
- il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno;
- il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
- il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.
- Fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture
- Compariranno due nuovi tipi di documento da utilizzare per fatture differite. Ed ulteriori nuove tipologie di autofatture, compaiono, per indicare in modo più preciso i motivi dell’emissione. Eccone un elenco:
- TD01 Fattura
- TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- Importo del bollo facoltativo
- Con il nuovo tracciato è facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui vada assolta l’imposta di bollo,
- rimane obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”,
- ma diviene facoltativa l’indicazione del relativo importo.
- Ritenute multiple e di tipo previdenziale
- Verrà introdotta la possibilità di inserire in fattura, oltre alla ritenuta d’acconto, anche ritenute di tipo previdenziale. Di conseguenza si potranno inserire molteplici ritenute all’interno della stessa fattura.
- Più chiaramente, dagli attuali tipi ritenuta...
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche,
- ...si passa ai seguenti:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale.
Il modo della fatturazione elettronica, dunque, evolve.
Norme e tecnolgie evolvono.
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