Nuovo protocollo per lo smart workingLo smart working rimarrà ancora per diverso tempo una forma di lavoro a cui le aziende faranno ricorso. La recente proroga dello stato di emergenza, fino a marzo 2022 ne è la conferma. Il Ministro Andrea Orlando ha dichiarato, infatti: “Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro.” Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 del 14 Dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Nuovo Protocollo Smart Working per il settore privatoIl Protocollo – secondo quanto dichiarato dal Ministro Orlando – fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”. Le novitàIl nuovo protocollo ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile. I 16 articoli che compongono il protocollo ricalcano quanto già previsto dalla legge aggiungendo il recepimento degli stessi nella contrattazione collettiva. Analizziamo i punti chiave dell’accordo Parti firmatarieOltre al Ministero del lavoro hanno siglato il protocollo:
L’accordo ha quindi un’efficacia diretta nei confronti delle imprese iscritte alle sigle datoriali firmatarie e, si ritiene, nel caso in cui le parti individuali lo richiamino espressamente. Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di sottoscrizione del Protocollo. Ruolo delle parti socialiLe Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello. In particolare:
Instaurazione del lavoro agileIl lavoro agile può essere instaurato: 1. Adesione volontaria L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. 2. Accordo individuale Datore di lavoro e lavoratore sottoscrivono un accordo scritto come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo: a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi e) gli strumenti di lavoro f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali. In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Orario e assenze dal lavoroL’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Non è consentito il lavoro straordinario salvo le clausole collettive. Spettano i permessi per legge e contratto collettivo, nonché il diritto alle assenze previste (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.). DisconnessioneLa prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Luogo di lavoroIl lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Il datore di lavoro può indicare i luoghi di lavoro in cui l’attività non deve essere svolta. Strumenti tecnologici e informatici Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese. Impossibilità della prestazionePuò derivare da:
La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati. Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionaliIl lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge. Diritti sindacaliIl lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce, ai sensi dell’art. 23, l. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge. |
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